Tratto da una storia vera, accaduta a Città di Castello. Lo sapete che (dal 1° gennaio 2008) se vi si rompe un elettrodomestico e dovete sostituirlo chi vi vende quello nuovo ha il DOVERE di smaltire quello vecchio? Scaricate la legge e, se serve, presentatela al rivenditore…
I Rifiuti Elettronici, RAEE o e-waste sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono.
I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze considerate tossiche per l'ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi. La crescente diffusione di apparecchi elettronici determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell'ambiente o in discariche e inceneritori con conseguenze di inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua con ripercussioni sulla salute umana. Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre a la sostenibilità ambientale. Questo tipo di rifiuti sono comunemente definiti RAEE' e sono regolamentati dalla "Direttiva RAEE" (o Direttiva WEEE, da Waste of Electric and Electronic Equipment), recepita in Italia dal "Decreto RAEE".
I RAEE, acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ovvero Rifiuti di AEE. Le AEE sono apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono dall'energia elettrica, sia come utilizzatrici, sia come generatrici, progettate per funzionare a tensioni fino a 1000 V AC o 1500 V CC, e appartengono a una delle seguenti categorie:
- Grandi elettrodomestici;
- Piccoli elettrodomestici;
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- Apparecchiature di consumo;
- Apparecchiature di illuminazione;
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti);
- Strumenti di monitoraggio e controllo;
- Distributori automatici.
Il trattamento dei RAEE
Il trattamento dei RAEE è svolto in centri adeguatamente attrezzati, autorizzati alla gestione dei rifiuti ed adeguati al "Decreto RAEE", sfruttando le migliori tecniche disponibili. Le attività di trattamento prevedono varie fasi, indicativamente:
messa in sicurezza o bonifica, ovvero asportazione dei componenti pericolosi
smontaggio dei sotto-assiemi e separazione preliminare dei materiali
lavorazione meccanica per il recupero dei materiali.
L'attività di reimpiego delle apparecchiature dopo test di funzionamento è un'opzione prevista della normativa sui RAEE ma non esiste una normativa sulle apparecchiature reimmesse sul mercato.
Raccolta differenziata dei RAEE
Per garantire la protezione dell'ambiente e inviare i RAEE a centri di trattamento adeguati, è prevista la raccolta differenziata di tali apparecchiature. Attualmente i cittadini possono conferire i propri rifiuti alle isole ecologiche, dal 1 gennaio 2008 è possibile riconsegnare gratuitamente il rifiuto direttamente al rivenditore, all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura della medesima tipologia.
L'obiettivo di raccolta è di 4 kg per abitante all'anno entro il 31 dicembre 2008.
La Responsabilità dei produttori
La "Direttiva RAEE" è basata sul principio secondo il quale chi inquina paga. Per ottemperare questo principio, il finanziamento e l'organizzazione della raccolta e del trattamento dei RAEE sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del "Decreto RAEE", il 1° settembre 2007 (DM 185/2007 pubblicato in G.U. il 5/11/2007). Per sostenere questi nuovi costi, i produttori saranno liberi di far pagare un eco-contributo al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova. I produttori ai sensi del D.Lgs. 151/2005 sono tutti coloro che fabbrichino o importino un prodotto elettrico o elettronico, oppure lo commercializzino con proprio marchio indipendentemente dalla provenienza geografica del bene, ovvero tutti coloro che per primi immettono il prodotto sul mercato e dunque ne sono responsabili. I distributori (ovvero i soggetti che vendono i prodotti nuovi agli utenti finali) sono tenuti all'obbligo del ritiro dell'apparecchio da buttare al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente.
Normativa di riferimento
- La "Direttiva RAEE": 2002/96/CE e 2003/108/CE;
- Il "Decreto RAEE": D.Lgs 25 Luglio 2005, n. 151;
- Dl 173/2006, rinvia l'entrata in virigore del "Decreto RAEE" al 31 dicembre 2006;
- Dl 300/2006, rinvia l'entrata in virigore del "Decreto RAEE" al 30 giugno 2007;
- Dl 81/2007, rinvia l'entrata in virigore del "Decreto RAEE" al 31 dicembre 2007;
- Dl 248/2007, rinvia l'entrata in virigore del "Decreto RAEE" al 31 dicembre 2008;
- DM 185/2007, "Istituzione e modalità di funzionaneninunomento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
- Normativa tecnica
- CEI 308-1, "Scheda informativa per il fine-vita dei prodotti elettrici ed elettronici e guida alla compilazione";
- CEI 308-2, "Gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da attività lavorative - Linee Guida";
- Procedura Eco&Tech, parte II, "Requisiti di qualità del servizio di gestione rifiuti tecnologici di apparati della ET/HT in ambito ICT".
Collegamenti esterni